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PPWR e imballaggi in vetro, cosa è cambiato dal 12 agosto 2026


01.09.2026

Il 12 agosto 2026 è entrato ufficialmente in vigore in tutti i ventisette Stati membri dell’Unione Europea il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), il nuovo regolamento sugli imballaggi (Regolamento UE 2025/40).

Da questa data, nessun imballaggio potrà essere venduto sul mercato europeo senza soddisfare precisi requisiti di conformità. Il vetro non fa eccezione: ogni contenitore deve ora essere accompagnato da una documentazione tecnica, da una dichiarazione di conformità UE e dovrà fare riferimento a un produttore iscritto al registro nazionale.

Per chi acquista imballaggi in vetro, gli obblighi introdotti dal regolamento sono soprattutto documentali. Il cambiamento riguarda i documenti e i certificati che devono ora accompagnare ogni fornitura: senza questi, il prodotto non può più essere venduto entro i confini europei.

La domanda che ogni buyer dovrebbe porsi oggi è: “il fornitore mi ha consegnato la dichiarazione di conformità?” Una verifica che vale per ogni imballaggio, dal vetro trasparente a quello decorato.

Cos’è il PPWR e chi ne è coinvolto

Il PPWR è la nuova cornice legislativa europea nata per governare l’intero ciclo di vita degli imballaggi e dei loro rifiuti. Coinvolge qualsiasi materiale, incluso il vetro, definendo i requisiti strutturali e i documenti necessari per la commercializzazione in UE.

È fondamentale comprendere che il regolamento non impatta solo su chi fabbrica materialmente il prodotto. La norma assegna obblighi precisi a cinque ruoli chiave lungo la filiera, stabilendo che ciascuno risponda solo per la parte di propria competenza:

  • Il fabbricante dell’imballaggio: ha il compito di redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità;
  • Il fornitore: deve trasmettere al fabbricante le informazioni tecniche sui materiali che fornisce;
  • Il produttore: coincide con chi mette in vendita per primo in un Paese il prodotto già imballato (ad esempio, il brand che imbottiglia una bevanda o invasa una conserva). Su questo ruolo ricadono gli obblighi legati alla raccolta e al riciclo;
  • L’importatore: deve verificare la conformità degli imballaggi che arrivano da fuori dall’Unione Europea prima di immetterli sul mercato;
  • Il distributore: risponde delle corrette condizioni di trasporto, deposito e movimentazione della merce.

Prendiamo il caso di un marchio del food & beverage che acquista da una vetreria italiana vasi vuoti per riempimento alimentare: in questo scenario il brand agisce quasi sempre come produttore, e non come fabbricante. Chiarire subito i confini di questi ruoli è il primo passo per definire con esattezza quali adempimenti spettino all’azienda e quali al fornitore.

I quattro obblighi in vigore dal 12 agosto 2026

Con l’entrata in vigore del regolamento, quattro adempimenti diventano da subito indispensabili:

  • Documentazione tecnica e verifica di conformità;
  • Dichiarazione di conformità UE;
  • Restrizioni sulle sostanze;
  • Registrazione dei produttori.

Gli obblighi più discussi, quali la riciclabilità e la quota minima di materiale riciclato, entreranno in gioco solo dal 2030. Questi quattro, invece, valgono già oggi, ed è da qui che conviene partire. Vediamoli uno per uno.

1. Documentazione tecnica e verifica di conformità

Ogni imballaggio deve avere un proprio fascicolo tecnico e superare una verifica di conformità. Il fascicolo raccoglie, con precisione, tutte le informazioni che descrivono l’imballaggio:

  • il materiale;
  • la composizione;
  • le prestazioni ambientali dichiarate;
  • le prove che le sostengono.

2. Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è il documento con cui il fabbricante dell’imballaggio attesta che l’imballaggio rispetta i requisiti previsti. È il certificato che ogni buyer può – e dovrebbe – richiedere: rimanda al fascicolo tecnico e indica con precisione a quale imballaggio si riferisce. Proprio per questo vale molto più di una semplice autocertificazione.

3. Restrizioni sulle sostanze

Il regolamento fissa alcuni limiti che toccano da vicino il contatto con gli alimenti:

SostanzaLimiteA quali imballaggi si applica
PFAS, singola sostanza25 ppb (analisi mirata, PFAS polimeriche escluse)Imballaggi a contatto con alimenti
PFAS, somma delle sostanze250 ppb (analisi mirata, PFAS polimeriche escluse)Imballaggi a contatto con alimenti
PFAS, comprese le polimeriche50 ppmImballaggi a contatto con alimenti
Fluoro totaleOltre 50 mg/kg il fornitore deve fornire, su richiesta, la prova di quanta parte sia PFASImballaggi a contatto con alimenti
Piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente100 mg/kg come somma dei quattroTutti gli imballaggi

Il tetto sui metalli pesanti non è una novità: esisteva già nella normativa precedente, e con esso resta valida la deroga che riguarda il vetro. Se il limite viene superato per effetto del rottame riciclato, e non perché quei metalli siano stati aggiunti di proposito, l’imballaggio può comunque essere venduto: serve che la media resti entro 200 ppm su dodici mesi per ogni forno e che il superamento venga comunicato all’autorità competente. È la decisione 2001/171/CE, che il PPWR conferma.

Il divieto sui PFAS è invece una novità assoluta, e vale sia per l’imballaggio vuoto sia per quello che contiene già l’alimento.

4. Registrazione dei produttori

Ogni Paese dell’Unione tiene un proprio registro nazionale dei produttori. A doversi iscrivere è chi per primo mette in vendita in quel Paese un prodotto già imballato: nel nostro settore, di norma, è il brand che riempie e commercializza la bottiglia o il vaso, non la vetreria che li produce. Senza iscrizione, quel prodotto semplicemente non può essere venduto.

Sui tempi, però, conviene non dare nulla per scontato: il regolamento non fissa una data unica per i registri nazionali, che dipendono dagli atti di esecuzione della Commissione e dai tempi di ciascuno Stato membro. Fino ad allora restano in vigore gli obblighi nazionali già esistenti.

A questi obblighi si affiancano la marcatura del fabbricante – nome o marchio e indirizzo, riportati sull’imballaggio, tramite QR code o in un documento di accompagnamento – e un sistema di tracciabilità che colleghi ogni imballaggio al proprio fascicolo tecnico.

PPWR e imballaggi in vetro: che cosa cambia

Per il vetro il regolamento comporta cambiamenti contenuti. Le ragioni sono tre, tutte verificabili sul testo del regolamento.

Primo: l’obbligo di utilizzare una quota minima di materiale riciclato riguarda soltanto gli imballaggi in plastica. Per il vetro il regolamento non lo prevede. Le percentuali spesso citate – 30% entro il 2030 per le bottiglie in plastica per bevande, 65% entro il 2040 – non si applicano quindi al vetro, che non è tenuto a dimostrare alcuna quota minima di riciclato in ingresso.

Secondo: l’obiettivo di riciclaggio del vetro sale dal 70% previsto per il 2025 al 75% entro il 2030. È un obiettivo posto in capo agli Stati membri, non al singolo imballaggio, e il vetro parte già da una posizione favorevole in termini di raccolta e riciclo.

Terzo, ed è l’aspetto più spesso trascurato: le restrizioni sulle sostanze non si limitano al vetro in sé. Un contenitore non decorato difficilmente supera i limiti PFAS; tuttavia inchiostri, smalti, rivestimenti, etichette, guarnizioni e chiusure rientrano anch’essi nell’imballaggio, e vanno dichiarati insieme al contenitore. Un bicchiere serigrafato o una bottiglia satinata non sono quindi soltanto vetro: il decoro è parte integrante dell’imballaggio, e la documentazione deve tenerne conto.

Restano invece due scadenze del 2030 che riguardano il vetro come ogni altro materiale. La prima chiede che peso e volume di ogni imballaggio siano ridotti al minimo necessario alla sua funzione. La seconda riguarda chi vende al consumatore finale: almeno il 10% delle bevande dovrà essere offerto in imballaggi riutilizzabili, con un elenco di esclusioni che per il vetro pesa parecchio – vino, vini aromatizzati, altre bevande fermentate, superalcolici, latte e derivati e le bevande altamente deperibili.

Per questo, nel caso di un imballaggio in vetro decorato, la struttura della filiera di fornitura assume una rilevanza documentale concreta, e non è un semplice dettaglio organizzativo.

Le prossime scadenze

Il 12 agosto 2026 è soltanto il primo passo operativo di un percorso più lungo, scandito da scadenze da monitorare per restare in regola con il PPWR. Quelle già fissate dal regolamento sono:

DataChe cosa scatta
12 agosto 2026Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE, restrizioni PFAS e metalli pesanti, marcatura e tracciabilità, registrazione dei produttori
12 agosto 2028Etichettatura armonizzata degli imballaggi con pittogrammi standardizzati per la raccolta differenziata
2030Criteri europei di progettazione per il riciclo, con esclusione dal mercato degli imballaggi sotto la classe C; contenuto minimo di riciclato per la plastica; riduzione al minimo di peso e volume; 10% di bevande in imballaggi riutilizzabili; riduzione dei rifiuti di imballaggio del 5%; obiettivo di riciclaggio del vetro al 75%
2035Riciclabilità su larga scala; riduzione dei rifiuti di imballaggio del 10%
1° gennaio 2038Sul mercato restano solo gli imballaggi che rientrano nelle classi di riciclabilità A o B
2040Ulteriori soglie di contenuto riciclato; obiettivi di riutilizzo più alti; riduzione dei rifiuti di imballaggio del 15%

Attenzione, però: alcuni criteri del 2030, in particolare quelli di progettazione per il riciclo, saranno definiti da atti della Commissione europea non ancora pubblicati. Chi programma investimenti su quella scadenza dovrebbe considerarli un riferimento di massima, e non ancora una specifica definitiva.

Linea del tempo delle scadenze del regolamento PPWR dal 2026 al 2040, con il 12 agosto 2026 evidenziato in rosso.

Checklist operativa per chi acquista imballaggi in vetro

Per un buyer, gli adempimenti del PPWR si traducono in una serie di verifiche concrete su fornitori e documentazione. Ecco i sei controlli principali, nell’ordine in cui conviene procedere:

  • Stabilire il proprio ruolo secondo il regolamento – fabbricante, produttore, importatore o distributore – perché da lì discende tutto il resto.
  • Chiedere a ogni fornitore la dichiarazione di conformità UE, verificando che identifichi l’imballaggio in modo preciso e non per famiglia generica.
  • Verificare che la dichiarazione copra l’imballaggio completo: contenitore, decorazione, chiusura ed elementi accessori.
  • Controllare l’iscrizione al registro nazionale dei produttori per i mercati in cui si vende il prodotto imballato.
  • Aggiornare i claim ambientali su etichette, schede prodotto e siti.
  • Archiviare la documentazione ricevuta in modo che sia recuperabile per lotto, e non solo per fornitore: la tracciabilità richiesta è verso l’imballaggio.

Un solo fascicolo per il vetro e per la decorazione

Quando produzione e decorazione appartengono a due aziende diverse, il fascicolo dell’imballaggio finito nasce dall’unione di due documenti, redatti da due soggetti che rispondono ciascuno della propria parte. Far combaciare quei documenti è un lavoro che finisce sulle spalle del cliente: quando il buyer chiede la dichiarazione, la risposta arriva in due tempi, perché deve passare da due mani diverse.

Nel nostro Gruppo il vetro extra-trasparente nasce in Vetreria di Borgonovo e si veste in Decover: due passaggi, un unico interlocutore. Per un imballaggio in vetro decorato questo significa una sola documentazione per l’imballaggio completo, con la garanzia che quanto dichiarato sul contenitore e quanto dichiarato sul decoro coincida perfettamente.

Richiedi la documentazione di conformità per gli imballaggi in vetro a catalogo o per un progetto personalizzato.

Fonte normativa: Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025). Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione di conformità.

Ultimo aggiornamento: 1 settembre 2026.

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